Capitalizzazione degli strumenti finanziari partecipativi nelle s.p.a.
Tribunale Napoli · 25 Febbraio 2016
Società per azioni – Strumenti finanziari partecipativi – Riserva apporti strumenti finanziari – Incidenza delle perdite subite dall’emittente
Società per azioni – Strumenti finanziari partecipativi – Esercizio del diritto di conversione – Limiti quantitativi
La riserva costituita a fronte dell’apporto di capitale di rischio per il tramite di strumenti finanziari partecipativi (c.d. Riserva apporti strumenti finanziari) è suscettibile di erosione totale a fronte di perdite subite dall’emittente. Pertanto, prima di procedere alla capitalizzazione degli strumenti finanziari partecipativi, detta riserva va assoggettata all’assorbimento delle perdite, secondo l’ordine inderogabile del progressivo grado di indisponibilità delle voci del patrimonio netto (per cui, a copertura delle perdite, dovranno essere utilizzate dapprima le riserve facoltative e quelle statutarie, poi le riserve legali ed infine il capitale sociale, dotato del maggior grado di indisponibilità).
Qualora la “Riserva apporti strumenti finanziari” risulti erosa dalle perdite maturate al momento dell’esercizio del diritto di conversione, tale diritto potrà essere esercitato soltanto per il minore importo risultante al netto delle perdite subite dall’emittente.
Autore Massima Avv. Ilaria Guadagno
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Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmano'
Normativa di riferimento: Artt. 2346, 2378, 2388, 2446, 2447 c.c.