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Tentativo di elusione del versamento dell’imposta sostitutiva da disavanzo da fusione


Cassazione civile Roma · 18 Aprile 2012

Divieto abuso del diritto - avviso di accertamento – imposta sostitutiva disavanzo fusione – contenzioso tributario – sindacato antielusivo 


 

In materia tributaria il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto - pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione - di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o anche solo un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di imposte sui redditi, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva.

Tuttavia il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. In particolare il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di valide ragioni economiche a fondamento dell’operazione posta in essere dal contribuente.

La prova, sia del disegno elusivo, sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche, alternative o concorrenti, che giustifichino operazioni in quel modo strutturate.


Autore Massima Avv. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 53 d.lgs. 546/1992; art. 112 c.p.c.; art. 37 bis d.p.r. 600/1973; art. 1470, 2504 bis c.c.; art
 

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Pubblicato il 19 Febbraio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 41



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