Reclamo avverso la sentenza di fallimento: interesse della parte e limiti ai poteri del Collegio
Appello Napoli · 03 Luglio 2013
Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento - reclamo ex art. 18 l. fall. - interpretazione - sussistenza
Ammissione procedura concorsuale - auto fallimento ex art. 6 l. fall. - interpretazione - sussistenza
Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento - reclamo ex art. 18 l. fall. - poteri del collegio - verifica d'ufficio ex art. 3 d. lgs. n. 270/99 dei requisiti dimensionali ex art. 2 d. lgs. n. 270/99
Il mancato rispetto delle forme previste dalla legge fallimentare per la richiesta da parte del debitore del proprio fallimento non costituisce un vizio tale da incidere sulla validità della sentenza con cui sia stata poi accolta tale richiesta, salvo il caso in cui si sostanzi nella mancata sottoscrizione della medesima richiesta da parte del debitore o di un suo procuratore.
Alla corte d’appello investita del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento con il quale sia dedotto che il debitore doveva essere ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non è demandaeità di questa procedura a soddisfare i plurimi, multiformi ed in taluni casi confliggenti interessi coinvolti nell’insolvenza, ma solo di accertare se il debitore aveva o meno, al momento della dichiarazione del suo fallimento, i requisiti soggettivi per la sua to di effettuare alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minore idonsottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999.
Autore Massima Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Normativa di riferimento: artt. 6, 18 l. fall.; artt. 2 e 3 D. lgs. n. 270/99