Cassazione civile, sez. VI Roma · 04 Settembre 2017
Accordo di ristrutturazione – Istanza a contrarre nuova finanza e a pagare creditori anteriori ex art. 182 quinquies, commi 1° e 5°, l. fall. – Ordinanza della Corte d’Appello, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., recante diniego dell’istanza e revoca del precedente Decreto di autorizzazione del Tribunale – Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Difetto del carattere della definitività del provvedimento di revoca - Inammissibilità
Il provvedimento con cui la Corte d’Appello, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., revoca il Decreto con cui il Tribunale ha accolto l’istanza ed autorizzato l’imprenditore a contrarre nuova finanza e a pagare creditori anteriori ex art. 182 quinquies, 1° e 5° comma, l.fall., non essendo altrimenti impugnabile, non è nemmeno impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., dal momento che il provvedimento di diniego e di contestuale revoca è privo di qualsiasi definitività, ben potendo l’istanza essere riproposta in qualsiasi momento dall’imprenditore ammesso al procedimento ex art. 182 bis l. fall.
Autore Massima
Avv. Michele Lucchini Guastalla © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 182 quinquies, 1° e 5° comma, l.fall; art. 26 l.fall.; art. 111, comma 7°, Cost.
Pubblicato il 06 Settembre 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 277