Procedimento di interdizione, sospensione ed opposizione al matrimonio: presupposti, legittimazione e rapporti
Tribunale Torino · 17 Ottobre 2014
Non vi è possibilità di opposizione al matrimonio per il solo caso di incapacità naturale, ove non penda procedimento per l’interdizione.
Non si ritiene equiparabile, ai fini dell’opposizione al matrimonio di cui agli artt. 85 e 102 c.c., in linea di principio, l’amministrazione di sostegno all’interdizione, essendone differenti i presupposti di applicazione e, in particolare, le conseguenze proprio in relazione alla possibilità di limitare la capacità del beneficiario di una amministrazione di sostegno con riferimento al compimento di atti personalissimi quali il matrimonio.
Autore Massima Dott. Luciano Quattrocchio
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Segnalazione Dott. Luciano Quattrocchio
Normativa di riferimento: artt. 84, 85, 90, 102, 120 c.c.