Appello Milano · 23 Febbraio 2016
Concordato preventivo – par condicio creditorum – compensazione – momento genetico delle relative obbligazioni
Dopo l’ammissione alla procedura del concordato preventivo, non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum, nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria.
L’art. 167 l.fall. comporta che il patrimonio dell’imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un’oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio creditorum. L’art. 168 l.fall., nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamenti di debiti anteriori, poiché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato il principio di parità di trattamento dei creditori.
Sicché l’art. 184 l.fall., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa ammettersi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema di tutela della par condicio creditorum.
Nel concordato preventivo la compensazione determina – a norma del combinato disposto degli artt. 56 e 169 l.fall. – una deroga alla regola del concorso ed è ammessa purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda di concordato.
Autore Massima
Dott.ssa Livia Marcinkiewicz © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Andrea MarcinkiewiczNormativa di riferimento:
artt. 56, 167, 168, 169, 184 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicato il 26 Febbraio 2016 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 238