Tribunale Ferrara · 10 Aprile 2014
Decreto ingiuntivo non opposto - precetto – opposizione all’esecuzione – inammissibilità per intervenuto giudicato – abuso del processo – lite temeraria - danno – condanna
È inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. instaurata dal debitore avverso un decreto ingiuntivo non opposto e perciò divenuto definitivo, in quanto, a seguito della mancata opposizione nel termine decadenziale prescritto dalla legge, lo stesso decreto è coperto da giudicato. Invero, ogni doglianza relativa all’entità ed alla prova del credito azionato con il ricorso monitorio deve essere svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non già con opposizione all’esecuzione (nella specie, opposizione al precetto), atteso che quest’ultima può inerire soltanto a fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto verificatisi in epoca successiva alla decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Detta fattispecie configura un’ipotesi di abuso del processo rilevante a fini della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e comporta l’insorgere in capo al debitore di una responsabilità ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per il danno diretto causato al litigante in conseguenza del ritardo nell’accertamento della verità e che configura una responsabilità “sanzionatoria” piuttosto che risarcitoria, quale sanzione d’ufficio per una nuova fattispecie di danno punitivo.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
Art. 2304 c.c., artt. 96 e 615 c.p.c., l. n. 89/2001
Pubblicato il 14 Aprile 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 153