Tribunale Padova · 19 Dicembre 2012
Amministrazione straordinaria – violazione par condicio creditorum - scientia decotionis – insolvenza – atti pregiudizievoli ai creditori - legge applicabile - obbligazioni contrattuali – prescrizione azione revocatoria
La legge tedesca non consente alla procedura di chiedere la revoca di pagamenti effettuati. Ciò in quanto sussistono limiti alla sua applicabilità per effetto dell’art. 13 del regolamento CE 29 maggio 2000 n. 1346 relativo alle procedure d’insolvenza, il quale non rende direttamente applicabile la legge straniera, ma individua, attraverso il richiamo alla stessa, degli ulteriori presupposti che devono eventualmente sussistere ai fini dell’accoglimento della revocatoria. Ferma la regola generale dell’art. 4 del regolamento (ai sensi del quale si applica alla procedura d’insolvenza la legge dello stato membro nel cui territorio è aperta la procedura), non sono sufficienti i presupposti della legge italiana sull’azione revocatoria fallimentare qualora sussistano contemporaneamente le due condizioni previste dall’art. 13 del medesimo regolamento (ovvero quando “tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun altro mezzo; tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo”).
Gli atti da prendere in considerazione ai sensi dell’art. 13 sono i pagamenti in quanto attuazione di un rapporto obbligatorio. Per stabilire la norma di conflitto applicabile occorre chiedersi in forza di quale obbligazione esso sia avvenuto e, a seconda del titolo giuridico dell’adempimento, la legge regolatrice potrà essere diversa. La disciplina internazionalprivatistica di un adempimento è diversa a seconda della fonte dell’obbligazione. Il pagamento in sé è un fatto giuridico. Senza prendere in considerazione il titolo, non è infatti possibile esprimere alcuna valutazione sul carattere pregiudizievole dell’atto. D’altronde, in mancanza di un’obbligazione il pagamento è indebito o senza causa e dà di regola diritto alla ripetizione.
Autore Massima
Avv. Michela Bailo Leucari © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno Inzitari
Pubblicato il 05 Febbraio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 27