Le Sezioni Unite sul diritto di recesso dell’investitore in caso di vendita fuori sede di strumenti finanziari: più tutela per i risparmiatori
Cassazione civile Roma · 14 Maggio 2013
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima di particolare importanza relativa alla portata della norma di cui all’art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale il diritto di recesso riconosciuto all’investitore dalla suddetta norma, e la relativa previsione di nullità dei contratti nei quali quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, devono trovare applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela.
Autore Massima Dott.ssa Elena Depetris
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 30, commi 6-7 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)