Il diritto di accesso al fascicolo fallimentare in capo al terzo, imputato in un procedimento penale attinente al fallimento
Tribunale Milano · 29 Gennaio 2016
Nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari ed alla emissione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., deve riconoscersi al soggetto imputato in un procedimento penale il diritto di accesso al fascicolo del fallimento e di esame di tutta la documentazione in esso contenuta, compresa la relazione ex art. 33 l.fall. che costituisce – usualmente – fonte della notitia criminis all’origine delle indagini. Infatti, tale passaggio procedurale apre il via alla piena discovery processuale e rende inevitabile un altrettanto pieno dispiegarsi delle facoltà di difesa dell’imputato.
Il diritto di accesso al fascicolo del fallimento può essere eccezionalmente rifiutato, in relazione a singoli atti, al soggetto imputato in un procedimento penale, qualora l’accesso medesimo possa compromettere o lo svolgimento di una ulteriore indagine in sede penale, non ancora terminata, o la proposizione di azione civile non ancora iniziata e soggetta a compromissione in caso di anticipata divulgazione.
Autore Massima Dott.ssa Livia Marcinkiewicz
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Segnalazione Avv. Andrea Marcinkiewicz
Normativa di riferimento: art. 90, R.D. 16 marzo 1942, n. 267; art. 111, comma 3, Cost.; Legge 7 dicembre 2000, n. 397; art. 415-bis c.p.p.