Limiti al rimborso delle azioni e contenuti del diritto di recesso del socio di banche popolari e di credito cooperativo
Tribunale Napoli · 24 Marzo 2016
E’ nulla per violazione dell’art. 2437, comma 6,c.c. la clausola dello statuto secondo cui il Cda di una Banca popolare può rinviare in tutto e senza limiti di tempo il rimborso delle azioni, oltretutto a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcuna motivazione o giustificazione.
Pur volendo ammettere la possibilità di espropriare al socio proprietario il diritto di decidere di liquidare la propria quota, occorre comunque indennizzarlo secondo i criteri ermeneutici stabiliti dalla Corte Costituzionale, cioè sulla base del valore reale della sua quota da liquidargli nell’immediatezza. Non riconoscere questi principi significherebbe denegare il contenuto dell’art. 47 della Costituzione secondo il quale la Repubblica “incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” e “favorisce l’investimento azionario”.
Alle Banche Popolari società cooperative non è applicabile il disposto degli artt. 2446 commi 2 e 3 c.c., per cui la riduzione del capitale può essere effettuata solo nelle forme della riduzione volontaria di cui all’art. 2245 c.c. con tutte le conseguenze del caso.
Autore Massima Prof. Avv. Francesco Fimmano'
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Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmano'
Normativa di riferimento: Art. 28 comma 2 ter; art. 2437 comma 6 c.c.; artt. 2445-2446 commi 2 e 3 c.c..