Tribunale Milano · 16 Giugno 2014
Società in accomandita semplice - registro imprese - socio accomandatario - modifica atto costitutivo - accertamento giudiziale sottoscrizioni
Nell'ipotesi in cui un socio di una società in accomandita semplice che abbia sottoscritto una scrittura privata modificativa del contratto sociale (avente piena validità e vincolatività tra i soci), si rifiuti poi di ripetere la volontà già manifestata in sede assembleare davanti ad un notaio per il compimento delle formalità pubblicitarie, é legittimo da parte degli altri soci procedere ad un accertamento giudiziale della originaria scrittura (sul presupposto dell'avvenuto controllo della provenienza della sottoscrizione, e della corrispondenza dell'atto a quello previsto dalla legge) in modo tale da ottenere un titolo idoneo per l'iscrizione pubblicitaria presso il registro delle imprese della modifica del contratto sociale, e da renderla opponibile nei confronti dei terzi.
Autore Massima
Michela Bailo Leucari Notaio © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
Art. 216, 2 comma c.p.c.; art. 11 D.p.r. n. 581/1995; artt. 2317, 2657, 2835 c.c.; art. 24 Cost.
Pubblicato il 03 Settembre 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 168