Cassazione civile, sez. I Roma · 18 Maggio 2015
Caparra confirmatoria - recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c. - risoluzione del contratto preliminare - sopravvenuto fallimento del promittente venditore - insinuazione al passivo del doppio della caparra versata
La domanda di risoluzione contrattuale correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso e della conseguente risoluzione legale del contratto.
La natura di mero accertamento dell'azione rivolta ad accertare la legittimità del recesso intimato ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c. comporta che di essa ben possa conoscere, sia pure incidenter tantum, anche il giudice fallimentare richiesto dell'ammissione al passivo del credito, conseguente al recesso medesimo, di restituzione del doppio della caparra.
Autore Massima
Dott.ssa Livia Marcinkiewicz © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
Art. 1385, secondo comma, c.c., art. 93 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicato il 20 Maggio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 209