Il credito professionale maturato prima dell'apertura del concordato è prededucibile nel successivo fallimento
Cassazione civile · 08 Febbraio 2013
Disciplina dei crediti prededucibili - Credito del professionista (avvocato) per assistenza prestata nella prededuzione e presentazione del ricorso per l'ammissione della procedura di concordato preventivo e connessa transazione fiscale - Natura di credito sorto in funzione delle procedure concorsuali - Prededuzione nel successivo fallimento
L'art. 111 secondo comma l. fall. prevede la prededucibilità di tutti i crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali. Il credito dell'avvocato per l'attività svolta per la presentazione della domanda di concordato e per la connessa transazione fiscale è dunque prededucibile nel successivo fallimento e la ratio di tale principio va ricercato nella finalità di favorire le procedure concorsuali diverse dal fallimento.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 111, art. 182 quater l.fall..