Tribunale Milano · 30 Ottobre 2014
Dichiarazione di fallimento – recepimento di sentenze straniere – interruzione del processo
Se pure una dichiarazione di fallimento pronunciata all’estero (nel caso di specie in Svizzera) necessiterebbe – in assenza di accordi intergovernativi appositi – di un riconoscimento giurisdizionale per spiegare integralmente i suoi molteplici effetti nel nostro ordinamento (ad esempio in tema di rapporti tra creditori ed azionabilità del credito), essa ha una rilevanza anche in Italia nella misura in cui incide su aspetti strutturali dell’ente stesso (che è entità giuridica e non materiale, le cui prerogative dunque non preesistono al riconoscimento che ricevono da un determinato ordinamento giuridico), perché, limitatamente a tali aspetti, il nostro ordinamento si affida alla legge del luogo in cui l’ente si è costituito.
La dichiarazione di fallimento svizzera produce effetti, per quanto qui rileva, soltanto in svizzera; se tra questi, per l’ordinamento elvetico, fosse da includere la perdita della capacità d’agire (sub specie di capacità di stare in giudizio), questo specifico effetto non potrebbe non essere riconosciuto automaticamente in Italia per via dell’art. 25 c.2 lett. d) l. 218/1995; e sarebbe l’eventuale difetto di capacità di stare in giudizio a determinare l’interruzione.
Non pare dubitabile che la dichiarazione di fallimento, anche in Svizzera, comprometta la capacità d’agire dell’ente. Tanto premesso, osservato che la sussistenza della capacità di un ente va apprezzata dal giudice alla luce della disciplina del luogo in cui questo è costituito, osservato altresì che il difetto di capacità di agire così riconosciuto trova origine in un evento – la dichiarazione di fallimento – che per il nostro ordinamento produce un’interruzione di diritto, si ritiene di poter constatare l’automatica interruzione del processo prescindendo dal riconoscimento degli effetti tipicamente dispiegati dall’apertura di una procedura concorsuale all’estero.
Autore Massima
Avv. Stefano Pellegatta © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Cesare Vecchio e Avv. Stefano PellegattaNormativa di riferimento:
art. 9 L. Fall.; art. 43 L. Fall.; art. 299 c.p.c.; art. 300 c.p.c.; Art. 25 L. n. 218/1995; Reg. UE n. 1346/2000.
Pubblicato il 05 Dicembre 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 189