Clausole vessatorie: doppia firma necessaria solo nei contratti "per adesione"
Tribunale Palermo · 07 Gennaio 2015
La semplice predisposizione del contratto ad opera di una sola parte è ritenuta del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la riconduzione del contratto nel novero dei moduli o formulari standard, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, in modo tale che la conclusione del contratto risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale.
Autore Massima Not. Michela Bailo Lecurai
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1341, 1342 c.c.; art. 50 c.p.c.