Tribunale di Torino: primo provvedimento sulla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
Tribunale Torino · 15 Gennaio 2015
Parimenti, in sede di udienza avanti al Presidente ex art. 6 comma 2 L. n. 162/14, questi non può procedere ad autorizzare l'accordo qualora le parti apportino ad esso significative modifiche rispetto ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero.
Ragioni di economia processuale -da intendersi in senso ampio- suggeriscono che il Presidente, nel decreto di fissazione della citata udienza, inviti le parti, qualora intendano apportare significative modifiche alle condizioni, a depositare ricorso per separazione consensuale, divorzio congiunto o ex art. 710 cpc o art. 9, 1° dicembre 1970 n. 898.
Autore Massima Dott. Luciano Quattrocchio
© Riproduzione Riservata
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 6 L.n. 162/14; ex artt. 99 e 112 cpc; ex art. 710 cpc o art. 9, 1° dicembre 1970 n. 898