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Abuso di posizione dominante, accertamento dell’Antitrust e verifica del TAR e del Consiglio di Stato


Consiglio di Stato Roma · 21 Maggio 2013

Abuso di posizione dominante attraverso condotte finalizzate ad ostacolare l’ingresso di un concorrente nel mercato – Accertamento degli elementi integrativi della fattispecie da parte dell’AGCM – Provvedimento sanzionatorio - Sindacato di sola legittimità da parte del Giudice Amministrativo – Sindacato di merito solo ai fini dell’apprezzamento del profilo sanzionatorio


Per l’accertamento della violazione dell’art. 102 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea (“abuso di posizione dominante”), la definizione del mercato merceologico e geografico di riferimento costituisce un presupposto logico-giuridico di ogni valutazione successiva, relativa sia all’individuazione della posizione di dominanza, sia all’apprezzamento delle condotte abusive, a differenza che in materia di intese restrittive della concorrenza, di cui all’art. 101, nel quale, all’opposto, è l’oggetto e l’ambito merceologico e territoriale dell’accordo teso a distorcere la libera esplicazione della concorrenza a definire il mercato rilevante.

Il sindacato del giudice amministrativo in merito al provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è circoscritto all’ambito della legittimità, ossia alla valutazione della correttezza della ricostruzione operata dall’Autorità Antitrust, con riferimento all’individuazione merceologica e geografica del mercato rilevante, della posizione di dominanza, dell’esistenza di condotte abusive, con particolare riguardo ai parametri della logicità e della congruità della motivazione, senza estendersi al merito, salvo che ai fini dell’apprezzamento del profilo sanzionatorio.

La posizione di dominanza di un’Impresa, intesa come posizione di potere e di forza economica in un determinato mercato merceologico e geografico, può essere integrata dalla compresenza di diversi fattori, sia di natura quantitativa (ossia riferiti al dato connesso alla capacità produttiva ed alle vendite effettive di prodotto), sia di natura qualitativa (in relazione ai vantaggi competitivi connessi alle caratteristiche qualitative del prodotto, all’importanza del Gruppo industriale cui l’Impresa appartiene, alla collocazione strategica degli impianti produttivi nell’area, alla rete commerciale e distributiva) nessuno dei quali, separatamente considerato, potrebbe considerarsi determinante.

Integrano violazione del divieto di abuso di posizione dominante le condotte di varia natura con cui l’Impresa dominante ha posto in essere una complessa e articolata strategia escludente tesa ad impedire, o quantomeno fortemente ostacolare e dunque ritardare, l’entrata nel mercato di un nuovo concorrente (fattispecie in materia di cartongesso, in cui l’Impresa dominante è stata sanzionata per avere posto in essere condotte finalizzate sostanzialmente ad impedire all’impresa concorrente l'accesso ad adeguate riserve di gesso necessarie alla produzione, introducendosi nelle altrui trattative contrattuali per l’acquisto di terreni gessiferi, fornendo sostegno a soggetti terzi al fine di proporre azioni civili per far valere pretesi diritti di prelazione in ordine all’acquisto di altri terreni gessiferi da parte dell’impresa concorrente e ricorsi amministrativi avverso le varianti urbanistiche approvate, onde impedire la realizzazione dell’impianto produttivo della concorrente).


Autore Massima Avv. Michele Lucchini Guastalla
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: Art. 102 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea – Artt. 14 e 15 L. n. 287/1990
 

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Pubblicato il 24 Settembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 112




 

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