Esclusa la riconoscibilità del trust liquidatorio costituito in situazione di insolvenza
Cassazione civile, sez. I Roma · 09 Maggio 2014
Il giudice che pronuncia la sentenza dichiarativa del fallimento provvede, incidenter tantum, al disconoscimento del trust liquidatorio; una volta accertata la non riconoscibilità del trust, esso non produce alcun effetto giuridico nell’ordinamento interno, in particolare non quello di creare un patrimonio separato.
Dal momento che il negozio istitutivo del trust è tamquam non esset, il trasferimento dei beni o dell’azienda operato in favore del trustee è nullo per difetto di causa, con la conseguenza che il curatore può materialmente procedere all’apprensione dei beni costituiti in trust.
Autore Massima Dott.ssa Elena Depetris
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 1418 c.c.; art. 15 Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364