Cassazione civile Roma · 09 Maggio 2013
Locazione – gravi danni o innovazioni non consentite – restituzione della cosa locata – rifiuto del locatore – legittimità – mora debendi del conduttore
In tema di locazione, ove il conduttore abbia arrecato all’immobile gravi danni o effettuato innovazioni non consentite di tale rilievo che, nell’economia del contratto, sia necessario l’esborso di notevoli somme per l’esecuzione delle opere di ripristino, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione della cosa locata fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore; la legittimità del rifiuto del locatore comporta che fino ad allora persisterà la mora debendi del conduttore, che sarà tenuto al pagamento del canone quand’anche abbia smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta.
L’applicazione del suddetto principio non deve però ritenersi incondizionata ed automatica, potendo il giudice tener conto della situazione economica delle parti.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 1220, 1590, 1591 cod. civ.
Pubblicato il 03 Luglio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 90