La dichiarazione resa dal coniuge non acquirente sulla natura personale dell'acquisto di un immobile da parte dell'altro coniuge resa avanti a notaio ha natura confessoria e puo' essere invalidata solo per errore di fatto o violenza
Cassazione civile, sez. I Roma · 12 Maggio 2015
Matrimonio – comunione dei beni – coniugi – acquisto – immobile – partecipazione all’atto di acquisto - denaro ricevuto per successione – dichiarazione dell’altro coniuge – natura confessoria
Ove il coniuge non acquirente abbia reso, all’atto dell’acquisto dell’immobile, la dichiarazione ex art. 179, secondo comma, c.c., avente natura ricognitiva e confessoria della natura personale dell’immobile compravenduto per essere stato quest’ultimo acquistato con denaro proprio dell’altro coniuge, riveniente da successione ereditaria, l’azione di accertamento negativo della natura personale di detto bene immobile postula l’invalidazione della confessione stragiudiziale resa avanti a notaio, ai sensi dell’art. 2732 c.c., per errore di fatto o per violenza (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal coniuge che, avendo partecipato all’atto di acquisto dell’immobile, attestando avanti a notaio la provenienza personale del denaro in capo all’altro coniuge, in quanto riveniente da successione ereditaria – circostanza rimasta incontestata in causa – ha successivamente domandato al giudice di dichiarare la caduta in comunione dell’immobile stesso).
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 177 e 179, primo comma, lett. f), c.c., art. 1428 c.c., art. 2732 c.c.