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La natura contrattuale della responsabilita' del medico anche dopo la c.d. Legge Balduzzi


Tribunale Piacenza · 06 Novembre 2015

Danno alla persona da attività medico-sanitaria – Responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria – Natura contrattuale – Fondamento. 


Anche dopo la L. 139/2012 (c.d. Balduzzi) la responsabilità ascrivibile al medico per danni cagionati al paziente nell’esercizio della professione sanitaria ha sempre e comunque natura contrattuale: sia nell’ipotesi in cui sussista uno specifico e formale rapporto contrattuale tra medico e paziente sia nell’ipotesi in cui esso manchi ma il medico esegua la sua prestazione in adempimento del contratto di spedalità stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria.
Nella prestazione tecnica medico-sanitaria appaiono inscindibili gli obblighi c.d. di prestazione, che costituiscono l’oggetto principale e diretto del contratto d’opera tra medico e struttura sanitaria, e gli obblighi c.d. di protezione della persona del paziente, che costituiscono l’oggetto principale e diretto del rapporto giuridico che si instaura in esito al c.d. contatto sociale; e ciò perché non è possibile al medico adempiere i primi indipendentemente dai secondi. Rendendo diligentemente la prestazione richiesta il medico soddisfa simultaneamente due interessi distinti: l’interesse della struttura all’esatto adempimento da parte del proprio lavoratore dipendente o professionista incaricato, e l’interesse del paziente all’esatto adempimento della prestazione richiesta alla struttura; compie cioè un unico atto, adempitivo di due distinte obbligazioni.


Che il paziente stipuli con la struttura e non con il medico non implica che la qualificazione della responsabilità di quest’ultimo si collochi necessariamente fuori dall’area contrattuale. Che vi sia un contratto che ha ad oggetto un obbligo di prestazione sanitaria non esclude che vi sia un diverso e conseguente rapporto che ha ad oggetto obblighi di protezione; la condotta che costituisce inadempimento del primo rapporto, contrattuale, non diviene illecito aquiliano se è inadempimento del secondo. Tale secondo rapporto esiste, e trova il suo fondamento normativo negli artt. 2 e 32 Cost., che tutelano la vita e la salute del singolo quali diritti fondamentali e non comprimibili neanche a fronte di interessi costituzionalmente protetti formalmente di pari rango, nonché negli artt. 1176 comma 2 e 1375 c.c.: il medico deve pur sempre eseguire secondo buona fede l’attività commissionatagli dalla struttura sanitaria, innalzando di conseguenza lo standard di diligenza professionale sino al massimo concretamente esigibile. 

Autore Massima Dott. Antonino Fazio
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Dott. Antonino Fazio
Normativa di riferimento: c.c., artt. 1218, 2043; c.c., artt. 1176, 1375, 2236 L. 139/2012, art. 3
 

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Pubblicato il 13 Novembre 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 229



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