Tribunale Milano · 03 Dicembre 2015
Accordo di ristrutturazione – sospensione – azioni esecutive e cautelari – documentazione necessaria – attestazione delle trattative – dichiarazione del professionista.
L'art. 182-bis, comma sesto, l.fall. contempla la possibilità di una tutela anticipata del patrimonio dell'imprenditore in crisi e gli consente di richiedere al Tribunale, nel corso delle trattative che precedono l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la pronuncia di un provvedimento che vieta ai creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma della medesima disposizione.
Al ricorso per la sospensiva ex art. 182-bis, comma sesto, l.fall. - oltre alla documentazione di cui all'art. 161, commi primo e secondo, l.fall. - il debitore deve allegare altresì una proposta di accordo corredata dall'auto-certificazione dell'imprenditore attestante che su di essa sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti complessivi, nonché la dichiarazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, comma terzo, lett. d), l.fall. che attesti l'idoneità della proposta, ove accettata, di assicurare il regolare pagamento dei creditori con cui non sono state invece avviate analoghe trattative (nella specie, il Tribunale milanese ha disposto il divieto per i creditori e i terzi di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari a beneficio di un Fondo gestito da SGR per avere quest'ultimo depositato istanza corredata da idonea documentazione, dalla quale era possibile dedurre la sussistenza dei presupposti per pervenire un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze richieste dall'art. 182-bis l.fall., nonché anche delle condizioni per addivenire al regolare pagamento dei creditori non interessati dalle trattative).
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Sido BonfattiNormativa di riferimento:
art. 182-bis, commi sesto e settimo, l.fall.; art. 161, commi primo e secondo, l.fall.; art. 67, comma terzo, l.fall.
Pubblicato il 03 Febbraio 2016 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 236