Risponde per carenza di diligenza la Banca che collochi il patrimonio conferito dal cliente in difformita' rispetto alle previsioni del contratto di gestione, esponendolo ad un rischio di perdite elevato e non previsto
Tribunale Milano · 27 Aprile 2015
Il danno risarcibile in capo al cliente, qualora il contratto di gestione patrimoniale non preveda espressamente la garanzia di rimborso del capitale, non può essere quantificato nell’intero ammontare delle somme conferite in gestione, ma è limitato alla misura minore della differenza tra la minusvalenza in concreto prodotta dalla gestione (VaR effettivo) e la massima perdita di gestione attesa sulla base delle previsioni contrattuali (VaR convenzionale).
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 21 T.U.F., artt. 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998