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Risponde per carenza di diligenza la Banca che collochi il patrimonio conferito dal cliente in difformita' rispetto alle previsioni del contratto di gestione, esponendolo ad un rischio di perdite elevato e non previsto


Tribunale Milano · 27 Aprile 2015

Gestione patrimoniale – intermediario finanziario – obblighi informativi – linea di gestione difensiva – preservazione del patrimonio – rischio massimo atteso – scostamento del risultato di gestione – risarcimento del danno – quantificazione

 


Sussiste la responsabilità contrattuale della Banca per violazione degli obblighi assunti nei confronti del cliente con il contratto di gestione patrimoniale, nonché per violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 21 T.U.F., allorquando l’Istituto finanziario – avendo prospettato ex ante al cliente un limitato rischio di perdite sul capitale, proponendo la sottoscrizione di una linea di gestione tendente a preservare il patrimonio conferito –, attui poi, in concreto, scelte gestorie ed investimenti finanziari non coerenti, discostandosi dal programma e dal risultato di gestione convenzionalmente previsto ed esponendo il cliente ad un rischio ben superiore a quello previsto.

Il danno risarcibile in capo al cliente, qualora il contratto di gestione patrimoniale non preveda espressamente la garanzia di rimborso del capitale, non può essere quantificato nell’intero ammontare delle somme conferite in gestione, ma è limitato alla misura minore della differenza tra la minusvalenza in concreto prodotta dalla gestione (VaR effettivo) e la massima perdita di gestione attesa sulla base delle previsioni contrattuali (VaR convenzionale).


Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 21 T.U.F., artt. 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 14 Maggio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 204



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