Principio di indifferenza nella determinazione del danno risarcibile: esclusione del cumulo tra risarcimento e indennizzo derivante da prestazioni pensionistiche
Cassazione civile Roma · 13 Giugno 2014
Danno patrimoniale – danno non patrimoniale – risarcimento del danno – morte della persona – liquidazione in favore dei coniugi superstiti – pensione di reversibilità – compensatio lucri cum damno.
Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto.
Nella controversia tra l’assicurato e l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo, l’eccezione di incapienza del massimale è un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d’ufficio, ma pur sempre a condizione che l’assicuratore abbia tempestivamente allegato e provato, con la forma prescritta dall’art. 1888 c.c., l’esistenza del fatto costitutivo di essa ovvero l’esistenza ed il contenuto della relativa clausola.
Nella liquidazione del danno da mala gestio dell’assicuratore della r.c.a., occorre distinguere due ipotesi: a) se il credito del danneggiato già al momento del sinistro eccedeva il massimale, il danno da mala gestio è pari agli interessi sul massimale (ovvero alla rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2); b) se, invece, il credito del danneggiato al momento del sinistro era inferiore al massimale ed in seguito sia lievitato sino a superare tale soglia, il danno da mala gestio è pari alla rivalutazione del suddetto credito ed al cumulo ad esso del danno da lucro cessante, liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 1712/1995 per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1223, 1224, 1888, 2043 e 2059 c.c.