Tribunale Bari · 19 Maggio 2017
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Deposito dell’istanza – Sospensione delle procedure esecutive – Provvedimento del giudice dell’esecuzione – Esclusione - Provvedimento del Giudice del sovraindebitamento – Sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 623 c.p.c.
E’ inammissibile l’istanza al giudice dell’esecuzione di sospensione della procedura esecutiva fondata sull’avvenuto deposito da parte dell’esecutato dell’istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, le cui disposizioni rimettono ad un provvedimento espresso del giudice di quella procedura (e non del G.E.) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali, il ché si traduce, in sede di esecuzione immobiliare, in una causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo di cui il G.E. non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dell’art. 623 c.p.c..
La disciplina del processo esecutivo non riconosce al giudice dell’esecuzione un potere sospensivo generale e innominato e, pertanto, incombe sul debitore l’onere di indicare in quale fattispecie normativa sussumere la specifica richiesta di sospensione, a pena di inammissibilità dell’istanza.
Autore Massima
Avv. Chiara Ravina © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Chiara RavinaNormativa di riferimento:
Art. 623 c.p.c.
Pubblicato il 25 Maggio 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 269