Appello Brescia · 21 Novembre 2012
Liquidatore – omessa impugnazione dello stato passivo – responsabilità – esclusione
Deve essere esclusa la responsabilità del liquidatore per i danni occorsi alla società in seguito all’omissione dell’impugnazione dello stato passivo che ammette il credito della società al chirografo, negando la prededuzione. Tale principio poggia sulla considerazione che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale rientra nell’ambito discrezionale delle scelte gestionali, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo positivo; che l’esito positivo dell’impugnazione non può a priori ritenersi certo; che non possono essere richieste al liquidatore particolari competenze in campo giuridico e fallimentare, ma solo di gestione d’impresa.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 146, comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.)
Pubblicato il 17 Luglio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 103