Sovraindebitamento del consumatore, inapplicabilita' della disciplina sui contratti pendenti nel fallimento e nel concordato e cessione del quinto
Tribunale Torino · 08 Giugno 2016
In quest’ottica è evidente che, quando la legge n. 3/12 fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte.
La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio.
In caso di credito derivante da un finanziamento da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione pro-solvendo di quote di stipendio ai sensi del dpr 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo (e successive modifiche e integrazioni) vi sono due posizioni:
La prima costituita dalla posizione del debitore nei confronti della finanziaria: si tratta di un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria;
La seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro. Il cessionario secondo quanto previsto dall’art. 1263 c.c. subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., posizione che potrà far valere in caso di fallimento.
Nel caso del contratto di cessione del quinto sopra indicato le parti hanno pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria; quindi, prima del verificarsi dell’evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma.
Per quanto riguarda il Tfr, l’art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede che “in caso di cessazione del servizio per quiescenza, il presente contratto resterà in vigore ed estenderà automaticamente i suoi effetti sulla pensione, …. In caso di inapplicabilità del primo comma il Cliente autorizza e dispone, ora per allora, che l’Ente datoriale trattenga dal Tfr, dal Tfs e da qualsiasi altra erogazione in suo favore le somme necessarie per l’Estinzione del finanziamento e provveda con ogni atto che si ritenesse necessario in tal senso. “ Come si evince dal contenuto della clausola, in essa non è prevista alcuna cessione del Tfr, bensì un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria.
Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l’assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra indicato, il contratto principale.
Non si può ritenere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di adempierle ovvero abbia colposamente provocato il proprio sovraindebitamente laddove abbia agito a causa della patologia psichiatrica denominata “ ludopatia”.
Autore Massima Prof. Dott. Luciano Matteo Quattrocchio
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Segnalazione Prof. Dott. Luciano Matteo Quattrocchio
Normativa di riferimento: art. 13, 14 e 14bis L. 3/2012, art. 1263 c.c.; art. 2751bis c.c.;