Amministratori e custodi giudiziali: se sono professionisti iscritti agli albi, i compensi si calcolano in base alle tariffe professionali
Cassazione penale Roma · 02 Luglio 2013
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2-septies l. n.575/1965 – il quale dispone che l'Autorità giudiziaria può scegliere l’amministratore dei beni sequestrati, oltre che tra i professionisti iscritti in appositi albi, anche fra le persone che “abbiano comprovata esperienza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati” –, e dell’art. 2-octies della medesima legge – a mente del quale il Tribunale, nel procedere alla liquidazione finale dei compensi in favore dei custodi e degli amministratori dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione deve attenersi ad una serie di parametri oggettivi e predeterminati (quali, a titolo esemplificativo, il valore commerciale del patrimonio amministrato, l'opera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine delle operazioni di amministrazione, le tariffe professionali o locali e gli usi) –, il compenso degli amministratori e dei custodi giudiziali dei beni sequestrati, qualora si tratti di amministratori i cui compensi sono oggetto di specifica disciplina nella tariffe professionali, deve essere determinato secondo le predette tariffe. Il rinvio alle tariffe locali e agli usi (tra cui si annoverano anche le circolari dei Tribunali) trova invece ragion d’essere soltanto con riferimento alla nomina, quale amministratore o custode, di un soggetto non inquadrato in alcuna delle categorie per le quali è dettata un’apposita disciplina riguardante la liquidazione delle competenze.
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 2-octies e 2-septies, comma quinto, l. n. 575/1965