Corte UE · 13 Febbraio 2014
Tutela dei lavoratori – dirigenti – procedura di licenziamento collettivo – esclusione – illegittimità
La Corte UE ha statuito che la Repubblica italiana, avendo escluso, mediante l’articolo 4, paragrafo 9, della legge del 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 2095 c.c.; artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991, n. 223; art. 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998; art. 258 TFUE
Pubblicato il 10 Giugno 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 157