Opposizione di terzo alla esecuzione, restituzione dei beni rinvenuti nell'attivo fallimentare e cessazione della materia del contendere
Tribunale Monza e della Brianza · 30 Maggio 2016
Laddove prima della dichiarazione di fallimento sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, soltanto al curatore fallimentare e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 107 della legge fallimentare, la facolta' di subentare nell'esecuzione, altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione che non puo' essere continuata nella pendenza del fallimento dal creditore procedente, chiamato a far valere il proprio credito insinuandosi al passivo del fallimento medesimo.
Il divieto contenuto nell'art. 51 della Legge Fallimentare, di iniziare o proseguire azioni esecutive, e la conseguente improcedibilita' dell'esecuzione individuale (con conseguente inefficacia degli atti esecutivi compiuti prima della dichiarazione di fallimento) opera esclusivamente nel caso in cui il soggetto esecutato sia proprio il fallito ed il bene oggetto dell'esecuzione sia stato acquisito alla masssa.
Il decreto del giudice delegato ex art. 87 bis della Legge Fallimentare non e' idoneo a realizzare i propri effetti fuori dal fallimento ne' a statuire (neppure quale effetto riflesso della restituzione dei beni) sulla legittimita' o meno di un pignoramento mobiliare, proposto da un terzo, che abbia ad oggetto i beni restituiti dal curatore al loro rispettivo titolare. Proposta opposizione di terzo all'esecuzione, la materiale restituzione dei beni da parte del curatore, su autorizzazione del giudice delegato, non produce effetti diretti e caducatori sul pignoramento mobiliare oggetto del giudizio di opposizione.
Ai fini dell'accoglimento dell'opposizione di terzo all'esecuzione il terzo opponente e' chiamato a fornire la prova circa la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati. Nel caso di esecuzioni esattoriali, la prova che il terzo e' chiamato a fornire circa il proprio diritto di proprieta' sui beni pignorati deve possedere i requisiti di prova contraria ricavabili dall'art. 63 del D.P.R. n. 602/1973. Tuttavia le limitazioni introdotte da tale normativa e in particolare la presunzione di appartenenza delle cose pignorate al debitore e le conseguenti restrizioni speciali di prova poste dalla legge a carico del terzo opponente hanno quale presupposto a monte il dato fattuale, indicato dalla legge stessa, che il luogo del pignoramento sia l'abitazione o l'azienda del debitore. Per questo motivo, prima che possa parlarsi di presunzione di appartenenza dei beni al debitore e' necessario verificare che i beni pignorati si trovino presso l'abitazione o la sede aziendale del debitore, dovendo trovare altrimenti applicazione le disposizioni in tema di espropriazione presso terzi.
Autore Massima Avv. Stefano Pellegatta
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Segnalazione Dott. Giovanni Battista Nardecchia
Normativa di riferimento: art. 51 l.f.; art. 87 bis l.f.; art. 103 l.f.; art. 107 l.f.; art. 63 del D.P.R. 602/73