Home > Giurisprudenza > Opposizione di terzo alla esecuzione...

 

Opposizione di terzo alla esecuzione, restituzione dei beni rinvenuti nell'attivo fallimentare e cessazione della materia del contendere


Tribunale Monza e della Brianza · 30 Maggio 2016

Opposizione di terzo all'esecuzione - fallimento - effetti del fallimento sulle procedure esecutive in corso - cessazione della materia del contendere - restituzione dei beni rinvenuti nell'attivo fallimentare - esecuzione esattoriale

Affinche' possa essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, in assenza di accordo tra le parti, il giudice è chiamato a verificare che il diritto azionato dall'attore sia stato pienamente soddisfatto.

Laddove prima della dichiarazione di fallimento sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, soltanto al curatore fallimentare e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 107 della legge fallimentare, la facolta' di subentare nell'esecuzione, altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione che non puo' essere continuata nella pendenza del fallimento dal creditore procedente, chiamato a far valere il proprio credito insinuandosi al passivo del fallimento medesimo.

Il divieto contenuto nell'art. 51 della Legge Fallimentare, di iniziare o proseguire azioni esecutive, e la conseguente improcedibilita' dell'esecuzione individuale (con conseguente inefficacia degli atti esecutivi compiuti prima della dichiarazione di fallimento) opera esclusivamente nel caso in cui il soggetto esecutato sia proprio il fallito ed il bene oggetto dell'esecuzione sia stato acquisito alla masssa.

Il decreto del giudice delegato ex art. 87 bis della Legge Fallimentare non e' idoneo a realizzare i propri effetti fuori dal fallimento ne' a statuire (neppure quale effetto riflesso della restituzione dei beni) sulla legittimita' o meno di un pignoramento mobiliare, proposto da un terzo, che abbia ad oggetto i beni restituiti dal curatore al loro rispettivo titolare. Proposta opposizione di terzo all'esecuzione, la materiale restituzione dei beni da parte del curatore, su autorizzazione del giudice delegato, non produce effetti diretti e caducatori sul pignoramento mobiliare oggetto del giudizio di opposizione.

Ai fini dell'accoglimento dell'opposizione di terzo all'esecuzione il terzo opponente e' chiamato a fornire la prova circa la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati. Nel caso di esecuzioni esattoriali, la prova che il terzo e' chiamato a fornire circa il proprio diritto di proprieta' sui beni pignorati deve possedere i requisiti di prova contraria ricavabili dall'art. 63 del D.P.R. n. 602/1973. Tuttavia le limitazioni introdotte da tale normativa e in particolare la presunzione di appartenenza delle cose pignorate al debitore e le conseguenti restrizioni speciali di prova poste dalla legge a carico del terzo opponente hanno quale presupposto a monte il dato fattuale, indicato dalla legge stessa, che il luogo del pignoramento sia l'abitazione o l'azienda del debitore. Per questo motivo, prima che possa parlarsi di presunzione di appartenenza dei beni al debitore e' necessario verificare che i beni pignorati si trovino presso l'abitazione o la sede aziendale del debitore, dovendo trovare altrimenti applicazione le disposizioni in tema di espropriazione presso terzi.

Autore Massima Avv. Stefano Pellegatta
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Dott. Giovanni Battista Nardecchia
Normativa di riferimento: art. 51 l.f.; art. 87 bis l.f.; art. 103 l.f.; art. 107 l.f.; art. 63 del D.P.R. 602/73
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 18 Gennaio 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 258




 

DIRETTORE RESPONSABILE
Bruno Inzitari

COMITATO SCIENTIFICO
Enrico Al Mureden
Paola Bilancia
Maria Costanza
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Francesco Antonio Genovese
Giuseppe Grisi
Alessio Lanzi
Raffaella Lanzillo
Daniela Memmo
Stefania Pacchi
Mauro Paladini
Gabriele Racugno
Carlo Rimini
Nicola Rondinone
Laura Salvaneschi
Giuseppe Sbisà
Maria Cristina Vanz

RESPONSABILE DI REDAZIONE
Martino Zulberti

COMITATO DI REDAZIONE
Erico Andrade
Laura Baccaglini
Francesca Benatti
Marcelo José Magalhães Bonizzi
Maria Novella Bugetti
Juliana Cordeiro de Faria
Elena Depetris
Vincenzo De Sensi
Alessio Filippo Di Girolamo
Mariangela Ferrari
Beatrice Ficcarelli
Elena Gabellini
Albert Henke
Marek Ivanco
Michela Bailo Leucari
Lucas Carlos Lima
Andrea Lolli
Rita Lombardi
Elena Marinucci
Flavia Marisi
Rita Maruffi
Pietro Ortolani
Juan Pablo Murga Fernández
Leonardo Netto Parentoni
Paolo Passaniti
Stefano Pellegatta
Giulio Peroni
Giacomo Pirotta
Valentina Piccinini
Vincenzo Ruggiero
Alin Speriusi-Vlad
Tania Tomasi
Michelle Vanzetti
Alberto Villa
Diego Volpino
Martino Zulberti

COMITATO PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA
Vincenzo Ansanelli
Francesco Camilletti
Pasqualina Farina
Federico Ferraris
Giusella Finocchiaro
Lucio Imberti
Filippo Maisto
Irene Mecatti
Giovanni Meruzzi
Raffaella Muroni
Giacomo Pongelli
Paolo Rondini
Andrea Rossetti
Alessandro Semprini
Chiara Tenella Sillani
Emilio Tosi
Giovanna Visintini

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Davide Corraro
Livia Marcinkiewicz


ildirittodegliaffari@gmail.com






Il Diritto degli Affari
Rivista quadrimestrale
Sede redazione: Via Visconti di Modrone, 36 - Milano