E' sempre possibile presentare una nuova domanda di concordato preventivo, in concreto migliorativa di altra che non sia stata approvata dai creditori, sino a quando non vi sia la dichiarazione di fallimento del debitore
Appello Torino · 27 Maggio 2015
L’unico limite alla proponibilità della nuova proposta è costituito dalla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, non operando in tal caso le preclusioni previste dall’art. 175 Legge Fall. (che vieta esclusivamente la mera modifica della domanda dopo l’inizio delle operazioni di voto) e dall’art. 161, 9° comma, Legge Fall. (che impedisce la riproposizione di ricorso per concordato “con riserva”da parte dell’imprenditore che lo abbia depositato nei due anni precedenti, senza addivenire medio tempore all’ammissione al concordato, o all’omologazione del sotteso accordo di ristrutturazione).
Autore Massima Prof. Dott. Luciano Matteo Quattrocchio
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Segnalazione Prof. Dott. Luciano Matteo Quattrocchio
Normativa di riferimento: artt. 15, 160, 161, 175, 177 L. Fall.