Profili di nullità in relazione a violazioni della legge notarile
Cassazione civile Roma · 04 Febbraio 2014
Ai sensi dell'art. 54 legge not., l'atto notarile deve essere redatto in lingua italiana e, ove vi intervenga un comparente che non conosca tale lingua, deve essere chiaramente indicata in atto la ragione per cui l'atto viene redatto nella lingua straniera, conosciuta dalla parte e dal notaio. In tal caso seguirá all'originale, redatto in lingua straniera, la traduzione in lingua italiana.
A seguito dell'introduzione della normativa in materia di conformità catastale, deve essere indicata negli atti pubblici - a pena di nullità - la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali che gli intestatari sono tenuti a rendere, e tale dichiarazione non ammette equipollenti, salvo l'attestazione di conformità del tecnico, espressamente prevista dall'art. 29, comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
Tale ipotesi di nullità non è ricompresa nell'ambito delle nullità speciali o di protezione, e si caratterizza dalla finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale, ed ha pertanto natura assoluta, per cui viene ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 28 della legge not., che vieta al notaio di ricevere o autenticare atti "espressamente proibiti dalla legge".
Autore Massima Michela Bailo Leucari Notaio
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Segnalazione Dott.ssa Elena Depetris
Normativa di riferimento: art. 29, comma 1 bis L. 27 febbraio 1985, n. 52 (come aggiunto dalla L. 122/2010); artt. 54, 138, 144, 28 legge notarile; art. 24, secondo comma Cost. art. 112 c.p.c.