Tribunale Prato · 24 Aprile 2013
Domanda di concordato – fallimento – valutazione in concreto – procrastinamento della dichiarazione fallimento - abuso del diritto di difesa – inammissibilità
È inammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma sesto, l.fall., presentata in pendenza di un procedimento di istruttoria prefallimentare, qualora la domanda stessa costituisca un mero tentativo diretto a procrastinare la dichiarazione di fallimento. Ai fini del vaglio di ammissibilità, la domanda di concordato deve essere valutata in concreto, tenendo conto della tempistica della stessa, dell’esito negativo di un’altra eventuale procedura di concordato e dell’assenza di indicazioni nella domanda circa il piano e la proposta che si intendono presentare, allo scopo di verificare, caso per caso, se essa possa effettivamente costituire esplicazione del diritto di difesa del debitore, tale da potersi coniugare anche con l’esigenza di una soddisfazione degli interessi dei creditori, ovvero configuri un abuso di tale diritto, volto soltanto alla posticipazione della dichiarazione di fallimento.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 161, sesto comma, l.fall.
Pubblicato il 09 Maggio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 74