L'efficacia della pubblicazione in G.U. delle cessioni di rapporti giuridici in blocco
Cassazione civile Roma · 25 Settembre 2018
In argomento la sentenza qui richiamata ha chiarito che l’art. 58, secondo comma del Testo Unico Bancario, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell’atto di cessione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto. Essa pertanto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.
La conclusione raggiunta si segnala per la sua chiarezza. Essa, riaffermando la natura di semplice “pubblicità” della pubblicazione e non di elemento costitutivo della cessione, è suscettibile di avere un impatto anche in tema di ammissione al passivo dei crediti, contribuendo a individuare il momento in cui la titolarità del credito può dirsi trasferita.
Sotto questo profilo, di recente e in termini perentori, la Suprema Corte era già intervenuta affermando che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art 58 menzionato, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188). Secondo la Corte di Cassazione tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Autore Massima Dott. Stefano Pellegatta
© Riproduzione Riservata
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari