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Dalla concezione patrimonialistica alla autoresponsabilita' economica dei coniugi


Cassazione civile, sez. I Roma · 10 Maggio 2017

Divorzio - Superamento del parametro tenore di vita matrimoniale - Parametro della autoresponsabilita' e autosufficienza economica dei coniugi

 Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito di tale norma: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilita' economica di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto dell'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilita' "di procuurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'eta', al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; cio', sulla base delle pertinenti allegazioni,, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatue - informata al principio della solidità economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma("condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio", al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; cio' sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.). 

Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: Art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74; art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898
 

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Pubblicato il 12 Maggio 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 268




 

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