Cassazione civile Roma · 10 Maggio 2013
Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 285 del 1992 – contratto di deposito con obbligo di custodia – contratto atipico di parcheggio incustodito (locazione di area) – responsabilità del gestore – esclusione
La Suprema Corte, chiamata a qualificare il contratto intercorso tra colui che immette un autoveicolo in una area di interscambio disciplinata dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f) (Codice della strada) ed il gestore del parcheggio in termini di contratto di deposito con obbligo di custodia da parte del depositario ovvero di contratto atipico di parcheggio incustodito (definibile anche come “locazione di area”), ha ribadito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14319 del 28 giugno 2011, secondo il quale l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326 c.c., comma 1, e art. 1327 c.c.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 1326, 1327, 1336, 1341 co. 2 cod. civ.; art. 7, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada)
Pubblicato il 09 Luglio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 98