Cassazione civile, sez. I Roma · 12 Febbraio 2014
Concordato preventivo – ammissione – revoca – atti fraudolenti compiuti dal debitore
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l’accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato, a norma dell’art. 173 l.fall., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e quindi anche nell’ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. La Corte sottolinea, difatti, che quel che rileva è non l'effettiva consumazione della frode, bensì il comportamento fraudolento del debitore.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 173 l. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
Pubblicato il 18 Luglio 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 161