Tribunale Prato · 01 Febbraio 2013
Concordato con continuità aziendale – accordo di ristrutturazione dei debiti – fallimento – stato di crisi – piano economico finanziario
Al fine di ottenere l’ammissione di un’impresa che versa in stato di crisi alla procedura di concordato con continuità aziendaleil relativo piano deve contenere,ai sensi dell’art. 186 bis l. fall., un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal concordato medesimo, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; inoltre la relazione del professionista, da redigersi ai sensi dell’art. 161, terzo comma l. fall., deve attestare che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Deve altresì tenersi presente che l’art. 182 quinquies, quarto comma, l. fall. consente il pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni e servizi previa autorizzazione del Tribunale, da rilasciarsi sulla base dell’attestazione che tali prestazioni siano essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Tali considerazioni devono essere svolte dal Tribunale previa verifica del contenuto del ricorso e dei bilanci ad esso allegati, attraverso una valutazione prognostica - condotta secondo un criterio di ragionevolezza circa il possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti per accedere alla procedura - che attesti come la continuazione dell’attività sia idonea e funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.
Autore Massima
Avv. Michela Bailo Leucari © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno Inzitari
Pubblicato il 08 Febbraio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 32