L'Ente Ponte, cessionario della Banca risolta secondo il D.lgs. n. 180-2015, e' legittimato passivo nelle controversie relative ai rapporti esauriti e non dell'azienda bancaria - Trib. Ferrara
Tribunale Ferrara · 28 Ottobre 2017
Ente Ponte - Pretese relative a rapporti esauriti e non dall’azienda bancaria ceduta Legittimazione Passiva - Sussistenza
L’Ente Ponte, di cui all’art. 42 e ss. del D.lgs. n. 180-2015, che con provvedimento di cessione dell’Autorità di Risoluzione, risulta cessionario delle attività e delle passività dell’azienda bancaria e dei diritti dell’Ente in risoluzione , fatta eccezione delle passività diverse dagli strumenti di capitale come definiti dall’art. 1, lettera ppp), D.lgs. n. 180-2015, è legittimato passivo per le azioni volte a far valere i diritti relativi all’adempimento di contratti di investimento stipulati dalla “vecchia” banca a prescindere dal fatto che essi siano o meno esauriti. Come pure è legittimato passivo rispetto alle pretese inerenti somme indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente, interessi usurari, ecc..
La previsione di cui all’art. 47, comma 7, D.lgs. n. 180-2015 esclude la legittimazione passiva dell’ente ponte solo per le pretese connesse ai diritti, attività e passività che non sono state oggetto di cessione all’Ente Ponte.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: D.lgs. n. 180/2015, art. 2558, 2559, 2560 c.c.