Cassazione civile, sez. I Roma · 22 Dicembre 2016
Domanda di ammissione al passivo – timbro postale di società privata – data certa - esclusione
Il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE che ha liberalizzato i servizi postali, da un lato, consente alle imprese private che abbiano ottenuto apposita licenza dall’Amministrazione, di svolgere l’attività di fornitore di un servizio postale e, dall’altro, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico siano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, id est all’organismo che fornisce l’intero servizio postale su tutto il territorio nazionale, soltanto i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni (art. 4, lett. a) D. Lgs. Cit
Ne consegue che tutti i fornitori di servizi postali autorizzati possono certamente eseguire invii postali, cioè curare la trasmissione della corrispondenza, fatta eccezione per gli atti giudiziari, ma l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.
Autore Massima
Avv. Chiara Ravina © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Chiara RavinaNormativa di riferimento:
D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261
Pubblicato il 25 Maggio 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 274