Ha natura chirografaria il credito vantato in via di surroga dal Fondo di Garanzia nei confronti dell'impresa in concordato preventivo
Tribunale Brescia · 26 Luglio 2018
È inefficace la cartella di pagamento, gravata da oneri di riscossione e notificazione, strumentale all’esecuzione coattiva, notificata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione all’impresa assoggettata a concordato preventivo.
Il privilegio di cui all’art. 9, comma quinto, D.Lgs. n. 123/1998 è previsto in relazione alle ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento, fattispecie non assimilabile al caso in cui il beneficiario si sia reso inadempiente all’obbligo civilistico di rimborsare il finanziamento concessogli.
L’art. 8-bis, comma terzo, D.L. n. 3/2015 ha carattere innovativo non richiamando in alcun modo l’art. 9, comma quinto, D.Lgs. n. 123/1998. Bisogna, quindi, escludere il riconoscimento del privilegio per le posizioni contrattuali anteriori alla sua entrata in vigore, a cui la novella non è applicabile retroattivamente in assenza di una disciplina transitoria.
Autore Massima Avv. Livia Marcinkiewicz
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Segnalazione Avv. Maria Rita Schiera
Normativa di riferimento: art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996; D.Lgs. n. 23/1998; art. 8-bis, D.L. n. 3/2015