Nullità del contratto di mutuo e superamento del limite di finanziabilità
Tribunale Cagliari · 04 Aprile 2013
Fallimento – banca – mutuo fondiario – ammissione stato passivo – interessi legali – nullità – conversione contratto
In assenza di prova della conformità del contratto di mutuo fondiario alle prescrizioni dell’art. 38 T.U.B., il contratto è affetto da nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1418 c.c., totale o parziale a seconda della quota corrispondente di superamento del limite di finanziabilità, in quanto la previsione del suddetto limite costituisce un precetto imperativo, dettato a tutela di interessi pubblici e preordinato al regolare andamento dell’attività creditizia, essenziale nell’economia nazionale.
Non può dunque essere ammesso al passivo il credito nell’ipotesi della mancata dimostrazione del rispetto del rapporto proporzionale tra il valore del bene rispetto all’importo del mutuo, stabilito dalla delibera CICR nella misura massima dell’8 per cento del valore cauzionale del bene ipotecato.
Deve escludersi altresì la conversione del contratto di mutuo fondiario dichiarato nullo in mutuo ordinario garantito da ipoteca in quanto con il riconoscimento dell’ipoteca il creditore realizzerebbe lo stesso scopo (privilegio sul bene), con elusione delle norme imperative sul mutuo fondiario.
Autore Massima Avv. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 38, 117 d.lgs. 385/93; delibera CICR 22 aprile 1995; circolare Banca d’Italia 31 marzo 2005; artt. 1418, 1419, 1424, 2704, 2741 c.c.