Tribunale Milano · 22 Gennaio 2014
Put option - contratti derivati - alea del contratto - eccessiva onerosità sopravvenuta - risoluzione
A prescindere dalla qualificazione del contratto di put option (il quale va ricondotto al genus del contratti derivati) quale aleatorio – con conseguente inapplicabilità dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità – ovvero commutativo – cui solo può essere riferita la disciplina di cui all’art. 1467 c.c. – la struttura di tale contratto deve rinvenirsi appunto nella derivazione del contenuto della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici (il c.d. sottostante) e quindi la variabilità dell’andamento del titolo appare di per sé inerente all’oggetto del contratto. Tele struttura, pertanto, esclude esclusa la risolubilità del negozio per eccessiva onerosità alla stregua della disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1467 c.c., salvo che sia dimostrato che l’onerosità discenda da per sé straordinari e non prevedibili, in quanto diversi dalle normali oscillazioni di valore del sottostante, la cui variabilità rappresenta appunto elemento connesso alla causa del negozio.
Autore Massima
Avv. Lodovica de Stefano © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Lodovica de StefanoNormativa di riferimento:
art. 1331 - art. 1467 - art. 1469
Pubblicato il 13 Marzo 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 143