Il danno da “perdita di tempo libero” per disservizi della giustizia
Cassazione civile Roma · 05 Novembre 2012
Il tempo libero non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il proprio tempo libero da lavoro e da ogni occupazione. Trattandosi quindi di un diritto “immaginario” esso non può essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in riferimento ad altre presunte voci di danno, quali il danno da “perdita di tempo”, ovvero il danno da “mancanza di un tempo ricreativo dell’organismo e della psiche umana”, trattandosi di elementi che, analogamente al “diritto al riposo” - pur rappresentando elevati valori della vita spirituale - non assurgono al livello di possibile fonte di un danno risarcibile.
Autore Massima Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
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