ABF Alessandria · 20 Luglio 2012
Imprese di assicurazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Particolarità - Insufficienza patrimoniale a far fronte agli impegni contrattuali - Giudizio prognostico e valutazione normativa
L'impresa di assicurazione versa in stato di insolvenza non soltanto qualora emergano a suo carico inadempimenti o altri elementi esteriori i quali dimostrino che essa non è in grado di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni (così come descritto in via generale dall'articolo 5, legge fallimentare), ma anche quando se ne accerti l'insufficienza patrimoniale a far fronte agli impegni contrattuali. In base alla definizione di insolvenza contenuta nell'articolo 248 del decreto legislativo 209/2005, si evince che la particolare condizione di insolvenza dell'impresa di assicurazione è: a) alternativa rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare poiché a determinare l'insolvenza dell'impresa assicuratrice può essere sufficiente anche soltanto uno stato di sottopatrimonializzazione non esternamente percepibile e non immediatamente influente sull'attività corrente dell'impresa stessa e sulla sua capacità di fare normalmente fronte ai debiti scaduti ed esigibili; b) proiettiva, non nel senso che non debba essere accertata nella sua attuabilità ed immanenza, ma nel senso che essa deve essere riscontrata ogniqualvolta le attività patrimoniali risultino insufficienti a far fronte agli impegni relativi ai contratti di assicurazione, a loro volta assunti in una dimensione prudenziale prognostica; c) normativa, nel senso che una volta riscontrata l'insufficienza patrimoniale non transitoria in rapporto agli obblighi contrattuali di rischio, si prescinde dalla concreta scadenza ed esigibilità dei crediti contrattuali degli assicurati e dunque dalla effettiva maturazione economica dei suddetti costi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di accertamento dello stato di insolvenza di impresa di assicurazione, è irrilevante la circostanza che l'articolo 248 del decreto legislativo 209/2005 non richiami espressamente i parametri delle "riserve tecniche" e del "margine di solvibilità", in quanto detto specifico mancato richiamo non esclude che tali parametri assumano un ruolo nevralgico nell'accertamento di fatto dello stato di insolvenza.
Autore Massima
Avv. Franco Benassi © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno Inzitari
Pubblicato il 19 Ottobre 2012 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 10