Tribunale Varese · 11 Gennaio 2013
Fallimento – riparto – privilegio mobiliare generale e speciale – ordine di prelazione - unicità della graduatoria – soddisfacimento parziale del privilegio speciale
Nella predisposizione di un piano di riparto in favore dei creditori il Curatore non può procedere alla consumazione della massa costituita dal ricavato della vendita del bene su cui insiste il privilegio speciale – nella specie, il privilegio del venditore di macchine ex art. 2762 c.c. –, prima ancora di attingere alla indistinta massa mobiliare attiva riveniente dal realizzo di altri cespiti mobiliari. Una tale previsione, infatti, determina l’effetto contra legem della pretermissione di un creditore di rango poziore con preferenza di creditori muniti di prelazioni di grado inferiore.
Il principio secondo cui il ricavato della vendita del bene oggetto di prelazione speciale deve confluire nella massa mobiliare a disposizione dei creditori privilegiati secondo l’ordine delle rispettive prelazioni va coordinato con la necessità di assicurare il rispetto del richiamato ordine. Pertanto, nell’ipotesi in cui, dopo aver pagato tutti i crediti di rango poziore – utilizzando, ove necessario, anche il ricavato della vendita dei beni gravati da privilegio speciale –, residui ancora una parte del ricavato utile al pagamento dei creditori che su quel bene possano esercitare un diritto di prelazione speciale, occorre domandarsi se, pagati i creditori anteriori, la massa mobiliare contenga ancora il valore monetario realizzato dalla vendita del singolo bene oggetto di privilegio speciale: in caso affermativo, non sussistono valide motivazioni per sacrificare le ragioni creditorie dei privilegiati speciali su quel bene.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 111-quater l.fall., artt. 2751-bis, 2762, 2777 e 2778 c.c., art. 111, settimo comma, Cost.
Pubblicato il 17 Luglio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 108