Ius Poenitendi e Concordato Preventivo: inammissibilita' della modifica del voto espresso in sede di approvazione del piano
Tribunale Monza e della Brianza · 04 Novembre 2016
L'art. 178, comma 4, della Legge Fallimentare, nuovamente riformato dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, prevede ora che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso... nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In sostanza la norma ha ristretto la platea degli eventi diritto al voto nei giorni successivi alla chiusura dell'adunanza, ai soli creditori che non abbiano ancora esercitato la loro facolta', e cio' a prescindere dalla precedente manifestazione di voto. Il legislatore ha quindi introdotto una duplice novita': da una parte ha escluso la possibilita' di computare le adesioni di quelli che hanno modificato il voto negativo dato precedentemente, dall'altra ha consentito la possibilita' di esprimere, per la prima volta, un voto sfavorevole dopo la chiusura del verbale.
La limitazione del novero degli aventi diritto al voto postumo, rispetto alla chiusura della adunanza, ai soli creditori che non abbiano ancora esercitato tali facolta' evidenzia come sia stato di fatto introdotto il principio della non modificabilita' del voto stesso, il quale subisce ora un'unica eccezione dettata dall'art. 179, comma 2, della L. Fallimentare, come modificato dalla novella del 2012.
Autore Massima Avv. Stefano Pellegatta
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Segnalazione Dott. Giovanni Basttista Nardecchia
Normativa di riferimento: Artt. 178, comma 4, Legge Fallimentare; art. 179, comma 2, Legge Fallimentare; L. 6 agosto 2015, n. 132.