Dichiarazione di operatore qualificato e informazione sulla inapplicabilità della normativa di tutela; offerta fuori sede, promozione e collocamento presso il pubblico
Tribunale Prato · 04 Giugno 2012
Offerta fuori sede di strumenti finanziari - Informazione sulla facoltà di recesso - Attività di promozione di collocamento presso il pubblico - Necessità
Contratti derivati - Invalidità della dichiarazione di operatore qualificato - Informazione sui rischi specifici dell'operazione ai sensi degli articoli 21 e 28 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Necessità
Ai fini della sussistenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma 6 della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla prassi di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazioni all'investimento, la presenza di una attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza di ulteriori indicazioni, deve desumersi dal tenore degli articoli 94 del d.lgs. 58/1998 citato e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferentemente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In ipotesi di operazioni in contratti derivati, qualora la dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 non possa ritenersi validamente resa, l'intermediario deve, ai sensi degli articoli 21 e 28 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, informare per iscritto il cliente sui rischi specifici dell'operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Autore Massima Avv. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari