La legittimazione passiva dell'ente ponte nell'azione risarcitoria promossa dall'azionista
Tribunale Milano · 08 Novembre 2017
Inadempimento emittente - diritto al risarcimento del danno per fatto illecito - provvedimento di cessione – ente ponte – legittimazione passiva
L’ente ponte, di cui agli artt. 42 e ss., D.Lgs. n. 180-2015, è legittimato passivo nell’azione promossa dall’azionista per il risarcimento dei danni causati della condotta dell’emittente inadempiente agli obblighi sanciti dalla normativa sull’intermediazione finanziaria, antecedente alla cessione dell’azienda bancaria. Tali obblighi risarcitori sono, infatti, inclusi nelle passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione cedute all’ente ponte, in quanto non concernono i diritti incorporati nelle azioni, né sono stati espressamente esclusi dal provvedimento di cessione.
La disciplina di cui all’art. 2560 c.c. è incompatibile con la cessione dell’azienda bancaria della banca in risoluzione all’ente ponte, in quanto l’art. 43, D.Lgs. n. 180-2015, prevede il diretto trasferimento all’ente ponte delle passività già facenti capo all’azienda ceduta e non già, come previsto dall’art. 2560 c.c., il mero trasferimento dell’azienda comportante la responsabilità solidale per i debiti preesistenti.
Autore Massima Avv. Livia Marcinkiewicz
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 94 e ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 1337, 1439, 1440, 2043, 2560 c.c., artt. 42, 43, 47, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.